venerdì 26 novembre 2010

Articolisti per Blog

Oggi il mondo della scrittura offre molteplici possibilità economiche e professionali. La nuova tendenza è quella di lavorare comodamente da casa contribuendo allo sviluppo delle aziende e guadagnando proporzionalmente all’impegno impiegato. Il lavoro di articolista per blog è la nuova figura professionale sempre più ricercata sul web che sta dando ampio margine a tanti che oggi si ritrovano senza un impiego. Oggi anche Blog Immobiliare ha deciso di investire sui talenti che hanno scelto di fare gli articolisti per blog come professione con serietà e dedizione, retribuendo i loro articoli.
articoli su  ASTE GIUDIZIARIE
Aspetto fondamentale per Blog Immobiliare e che tutti gli articolisti per blog redigano contenuti validi non copiati e soprattutto pertinenti al tema assegnatogli.
Ma come si diventa articolisti per blog e quale sarà effettivamente il lavoro?
Per diventare articolisti per blog bisogna innanzitutto avere ottime capacità di scrittura e padronanza della lingua italiana altre a saper svolgere un lavoro di ricerca di contenuti e voglia di aggiornarsi costantemente. Ogni articolo dev’essere redatto seguendo linee guida ben precise dettate dallo staff di Blog Immobiliare con keyword ripetute proporzionalmente in base alla lunghezza del testo. Qualora non abbiate ancora dimestichezza con tale materia non c’è da preoccuparsi perchè Blog Immobiliare fornirà tutto il necessario per redigere post corretti rendendovi il lavoro più semplice di ciò che sembra.

Chi è interessato a diventare un articolista per blog può scrivere a blog.mondoimmobiliare@gmail.com che fornirà tutte le informazioni necessarie per creare dei professionisti della scrittura.

sabato 30 ottobre 2010

Accollo del mutuo... la banca non si può opporre

L’ accollo di mutuo e semplicemente un subentro. Definisce così, Enzo Di Meo Immobiliarista di Pescara, è semplicemente una prassi che permette a chiunque di comprare un immobile ed accollarsi il rispettivo mutuo ipotecario. A parere di Enzo Di Meo è una prassi notarile che addirittura non riguarda la banca. Il giovane ed esperto imprenditore,risponde a qualche domanda dei lettori di blog immobiliare
In cosa consiste l’accollo del mutuo?
L'accollo in diritto è un negozio giuridico regolato dall'art. 1273 del codice civile, questo contratto prevede un accordo tra il debitore (accollato) ed un terzo(accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollante) liberando il primo dall'obbligazione di pagare alle scadenze le somme dovute.
In sostanza L’accollo libera il debitore che ha originato un debito dal peso di onorare alle dovute scadenze il debito stesso.
Quando parliamo di accollo di mutuo si intende quindi il subentro nel debito da parte del nuovo proprietario dell’ immobile rispetto al precedente proprietario.
Questo tipo di negozio giuridico offre dei benefici non indifferenti nei confronti dell'accollante, il quale ha la possibilità di subentrare nel contratto di mutuo esistente ed alle stesse condizioni, senza dover sopportare tutti gli oneri e le spese per istruire una nuova pratica di mutuo, e senza dover dimostrare redditto.
Il subentrante/accollante dovrà quindi occuparsi di onorare i pagamenti delle rate alle scadenze previste dal piano di ammortamento, liberando completamente il soggetto accollato che aveva costituito il finanziamento.
L'accollo può avvenire in modo cumulativo oppure liberatorio, nel primo caso è previsto la costituzione in solido di entrambi i soggetti che stipulano il contratto, vale a dire che se l'accollante non provvederà ad onorare il debito, sarà l'accollato a rispondere del mancato pagamento e provvedere a soddisfare il creditore in prima persona.
Nell'accollo liberatorio invece colui (accollato) che costituì il finanziamento viene completamente liberato dalle obbligazioni contratte lasciando l'onere del pagamento completamente a carico dell'accollante.

La banca si può opporre all’ accollo di mutuo o meglio può non gradire un cliente?
''Secondo me assolutamente no'',dice Enzo Di Meo ''La mia determinazione si sostiene oltre che dall’art. 1273 c.c., chiaramente espresso nel codice civile , è condiviso dalla prevalente dottrina che si riscontra nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 27 gennaio 1992, n. 861; 23 febbraio 1979, n. 1217; 16 settembre 1969,n. 3113). L’adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere“irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273, primo comma, c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l’accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall’art. 1411 c.c. In ciò si manifesta la rilevanza “esterna” dell’accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l’accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio, a differenza di quanto avviene nell’accollo “interno”, che ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest’ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. 20 settembre 2002, n. 13746).inoltre assume particolare rilievo in proposito, trattandosi di disposizione chiaramente finalizzata all’accollo di una quota del debito originario, l’art. 39, sesto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.- Testo Unico Bancario), che, in relazione alle operazioni di credito fondiario, attribuisce al terzo acquirente del bene ipotecato, “in caso di edificio o complesso condominiale”, il “diritto” alla “suddivisione del finanziamento in quote e correlativamente al frazionamento dell’ipoteca”; diritto, la cui effettività è assicurata dalla previsione che, nel caso in cui la Banca non provveda agli adempimenti necessari entro i termini assai ristretti stabiliti dalla legge, il frazionamento può essere effettuato, su richiesta dell’interessato, da un notaio designato dal Presidente del Tribunale al quale ci si può rivolgere.
Dall’esame di tali disposizioni si evince che la banca non possa disconoscere gli effetti dell’accollo.
Deve anzi ritenersi che essa debba attivarsi per riconoscere al più presto l’assunzione, da parte dell’accollante, della posizione di obbligato nel rapporto instaurato con il debitore originario, e mettere così in grado di avvalersi dei diritti a lei inderogabilmente riconosciuti dalla legge''.

ENZO DI MEO ci parla dell’Arbitro Bancario Finanziario

Una bella novità,secondo il mio modesto parere è finalmente istituito un sistema veloce per la risoluzione delle controversie tra clienti e sistema bancario e finanziario semplice,veloce, economico e al di sopra delle parti a cui tutti possono rivolgersi”.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organo imparziale per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È definito "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe e soprattutto tanto dispendiose.

L'ABF è un organismo indipendente e imparziale che decide in pochi mesi chi ha ragione e chi ha torto. È un sistema innovativo completamente diverso rispetto alla conciliazione o l'arbitrato.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il cliente può rivolgersi all'Arbitro soltanto dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando a essi un reclamo.
Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. La Banca d'Italia fornisce gli strumenti per il funzionamento dell'ABF

IL COMFORT DI UNA VILLA AL PREZZO DI UN APPARTAMENTO

IRIS.. Un nuovo modo di costruire

“IL CONFORT DI UNA VILLA AL PREZZO DI UN APPARTAMENTO”

Alle porte di Pescara a due passi dal mare in una zona residenziale di Città Sant'Angelo (Pescara), sboccia "IRIS" , elegante complesso residenziale composto da nove appartamenti tutti semi-indipendenti. Sembrerà strano ma è proprio cosi nove unità dislocate su tre scale esterno formano un fabricato dal design moderno ed elegante. Dall’ intuizione dell’ immobiliarista pescarese Enzo Di Meo che nel 2005 rileva un rudere ad un capolavoro di rara bellezza…

IRIS è UNA REALIZZAZIONE DAI.RA IMMOBILIARE S.R.L
DAI.RA IMMOBILIARE azienda giovane ma esperta dinamica e fondata da due imprendirici di 35 e 30 anni Stefania Di Nicola e Daiva Perminaite con la speciale collaborazione di Enzo Di Meo nel 2009 rilevano un operazione immobiliare importante …che nel giro di pochi mesi dopo un make up diventa un fiore “IRIS
ll design è moderno, gli spazi funzionali sono stati progettati per le esigenze di confort e praticità; il tutto è impreziosito da un'attenta cura dei particolari e delle finiture.
Giardini privati e posti auto inclusi nel prezzo.

La struttura è realizzata con l'impiego delle tecnologie più avanzate a risparmio energetico ed isolamento termo-acustico. Ideale per chi è alla ricerca della prima casa o di un investimento sicuro. Le soluzioni abitative sono dotate di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione zona giorno - zona notte e impianto satellitare; rifiniture di altissimo pregio.

IL PIGNORAMENTO

IL PIGNORAMENTO
E' il primo step dell'espropriazione forzata che segue l'esistenza e la notifica di un titolo esecutivo e di un precetto osservante dal codice di procedura civile all'art.491 e seguenti (norme riformate dalla legge 80/2005 e 51/2006), e' in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e i frutti di esso.

L'ingiunzione deve anche contenere:
  • l'invito rivolto al debitore a fare dichiarazione di residenza -o ad eleggere domicilio- in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice;
  • l'avviso che il debitore può pretendere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Attraverso il deposito in cancelleria unitamente all' istanza e una somma non inferiore ad un quinto del credito.

FORMA DEL PIGNORAMENTO
Viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta, oltre che l'ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale giudiziario.

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione nei registri immobiliari di un atto contenente l'esatta descrizione dell'immobile e l'ingiunzione al debitore di non compiere atti dispositivi. Insieme al bene immobile possono essere pignorati anche i mobili in esso contenuti, quando appaia opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente. A custodia dei beni viene normalmente nominato il debitore, ma su richiesta di un creditore il giudice puo' anche nominare persona diversa. Cio' avviene comunque nel caso in cui il debitore non occupi l'immobile.


EFFETTI DEL PIGNORAMENTO
Il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).
Per gli immobili vale la regola dell'anteriorita' della trascrizione; per i beni mobili il principio della tutela del terzo acquirente che abbia acquistato il possesso in buona fede. Si vedano, in proposito, gli articoli 2912 e segg. del codice civile.

COSA SI INTENDE PER IMPIGNORABILITA'
Riguarda il pignoramento mobiliare presso il debitore, e riguarda cose che per il loro prevalente valore morale (es. oggetti di culto, fede nuziale), o per stretta necessita' nella vita domestica (es. frigorifero, lavatrice), hanno indotto il legislatore a privilegiare i bisogni di quest'ultimo rispetto al principio per cui tutti i beni dovrebbero fungere da garanzia dei creditori ed essere quindi espropriabili.
Sono inoltre sottratti al pignoramento i crediti alimentari (gli alimenti versati dal coniuge separato, tranne per cause di alimenti e comunque con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e per la parte dallo determinata dallo stesso), i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia, di sostentamento, di maternita' e di malattia.

Sono parzialmente impignorabili, invece, tutti i beni indispensabili per l'esercizio della professione o del mestiere esercitato dal debitore. Essi possono essere pignorati nei limiti di un quinto nei casi in cui il presumibile valore degli altri beni non appare sufficiente per la soddisfazione del credito. La disposizione non si applica se il provvedimento riguarda una societa'.
Particolari disposizioni, inoltre, riguardano le cose che il proprietario di un fondo tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo nonche' i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo.
Maggiori dettagli in merito si possono trovare agli art.514 e segg. nonche' all'art.545 del codice di procedura civile.

Chiedere l'integrazione del pignoramento anche al giudice qualora ritenesse inadeguate le stime effettuate dall'ufficiale giudiziario. A tal scopo il giudice ha facolta' di nominare un perito stimatore.

PER EVITARE IL PIGNORAMENTO
il debitore puo' versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario l'importo dovuto aumentato delle spese perche' esso sia consegnato al creditore. Per evitare il pignoramento di cose, egli puo' versare l'importo dovuto comprensivo di spese all'ufficiale giudiziario perche' rimanga depositato come oggetto del pignoramento al posto delle cose stesse. In questo caso l'importo dovuto va aumentato dei due decimi.

I BENI POSSONO ESSERE LIBERATI DAL PIGNORAMENTO
con specifica ordinanza del giudice, quando il debitore abbia fatto richiesta di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto comprensivo di interessi, spese, e spese di esecuzione. Il debitore deve, a tal proposito, depositare una specifica istanza -detta di conversione- in cancelleria, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo dovuto. Il giudice decide l'ammontare della somma da sostituire e puo' stabilire, nel caso in cui le cose pignorate siano costituite da beni immobili e ricorrendo giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi. In tal caso la somma sara' aumentata, ovviamente, del tasso di interesse (convenzionale o legale).
Se il debitore, in tutti i casi, omette o ritarda i pagamenti di oltre 15gg dalla loro scadenza, le somme versate formano parte dei beni pignorati ed il giudice, su richiesta del creditore, dispone senza indugio la vendita degli stessi.
I beni sono liberati dal pignoramento con l'ordinanza con cui il giudice ammette la sostituzione. Quelli immobili si liberano con il versamento dell'intera somma.

IL PIGNORAMENTO PERDE EFFICACIA
quando siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita. In tal caso, qualora il provvedimento riguardasse un bene immobile, il giudice emana un'ordinanza con la quale dispone che siano cancellate le trascrizioni precedentemente fatte sui registri immobiliari.

IL PIGNORAMENTO "ESATTORIALE"
Se non si paga una cartella esattoriale entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei beni immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.

Le regole sono quelle generiche previste dal codice di procedura civile gia' viste in questa scheda, a cui vanno aggiunge quelle piu' specifiche contenute negli articoli dal 49 al 76 del d.p.r.602/73.
Sono quindi pignorabili i beni mobili presso il debitore, le cose del debitore presso terzi, i crediti del debitore presso terzi (comprendenti, oltre agli stipendi nel limite gia' detto in questa scheda, i fitti e le pigioni dovute da terzi, le somme disponibili sul conto corrente, etc.), beni immobili e diritti reali immobiliari (usufrutto, nuda proprieta'), e rimangono valide le regole relative all'impignorabilita'.
Cambiano un po', semmai, le procedure.

Il pignoramento, in questo caso:
  • non puo' aver luogo prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
  • puo' essere messo in atto -sui beni immobili- solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro.
  • se le somme iscritte a ruolo sono inferiori al 5% del valore dell'immobile l'agente della riscossione deve prima iscrivere un'ipoteca e puo' procedere col pignoramento solo dopo sei mesi, qualora ovviamente il debito rimanga impagato.
  • nel caso in cui il pignoramento venga messo in atto decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale occorre la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni. Questo avviso perde di efficacia se il pignoramento non segue entro 180 giorni dalla sua notifica.
  • perde efficacia se dalla sua esecuzione trascorrono 120 giorni senza che sia stato fatto il primo incanto (vendita forzata all'asta).

Nota importante:
Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale" presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica, gia' detta, disciplinata dal codice di procedura civile. La legge in questi casi prevede infatti che il terzo debitore, dietro notifica di un atto con cui viene messo al corrente della procedura, venga invitato a versare direttamente al concessionario le cifre dovute al debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis).
Possono redigere e notificare l'atto, inoltre, anche i dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1 commi 141/142).
Interessante osservare anche che sul primo punto (possibilita' per il concessionario di oridnare al terzo debitore di versargli direttamente le somme dovute al soggetto iscritto a ruolo) e' intervenuta la Corte Costituzionale (ordinanza 393/2008) che ha dichiarando la regolatita' costituzionale della procedura e l'assenza di una rilevante disparita' di trattamento tra i diversi tipi di debitori.

COME SI CONTESTA
Una volta iniziata la procedura di pignoramento le contestazioni inerenti il diritto del creditore a procedere, i vizi della procedura e la piignorabilita' dei beni possono essere proposte al giudice dell'esecuzione. Cio' tramite un avvocato ed ai sensi dell'art. 615 del codice di procedura civile.

In caso di procedura “esattoriale” si puo' agire come sopra SOLO in caso di contestazioni inerenti la pignorabilita' dei beni.