sabato 30 ottobre 2010

Accollo del mutuo... la banca non si può opporre

L’ accollo di mutuo e semplicemente un subentro. Definisce così, Enzo Di Meo Immobiliarista di Pescara, è semplicemente una prassi che permette a chiunque di comprare un immobile ed accollarsi il rispettivo mutuo ipotecario. A parere di Enzo Di Meo è una prassi notarile che addirittura non riguarda la banca. Il giovane ed esperto imprenditore,risponde a qualche domanda dei lettori di blog immobiliare
In cosa consiste l’accollo del mutuo?
L'accollo in diritto è un negozio giuridico regolato dall'art. 1273 del codice civile, questo contratto prevede un accordo tra il debitore (accollato) ed un terzo(accollante) in virtù del quale quest'ultimo si assume un debito del primo verso un creditore (accollante) liberando il primo dall'obbligazione di pagare alle scadenze le somme dovute.
In sostanza L’accollo libera il debitore che ha originato un debito dal peso di onorare alle dovute scadenze il debito stesso.
Quando parliamo di accollo di mutuo si intende quindi il subentro nel debito da parte del nuovo proprietario dell’ immobile rispetto al precedente proprietario.
Questo tipo di negozio giuridico offre dei benefici non indifferenti nei confronti dell'accollante, il quale ha la possibilità di subentrare nel contratto di mutuo esistente ed alle stesse condizioni, senza dover sopportare tutti gli oneri e le spese per istruire una nuova pratica di mutuo, e senza dover dimostrare redditto.
Il subentrante/accollante dovrà quindi occuparsi di onorare i pagamenti delle rate alle scadenze previste dal piano di ammortamento, liberando completamente il soggetto accollato che aveva costituito il finanziamento.
L'accollo può avvenire in modo cumulativo oppure liberatorio, nel primo caso è previsto la costituzione in solido di entrambi i soggetti che stipulano il contratto, vale a dire che se l'accollante non provvederà ad onorare il debito, sarà l'accollato a rispondere del mancato pagamento e provvedere a soddisfare il creditore in prima persona.
Nell'accollo liberatorio invece colui (accollato) che costituì il finanziamento viene completamente liberato dalle obbligazioni contratte lasciando l'onere del pagamento completamente a carico dell'accollante.

La banca si può opporre all’ accollo di mutuo o meglio può non gradire un cliente?
''Secondo me assolutamente no'',dice Enzo Di Meo ''La mia determinazione si sostiene oltre che dall’art. 1273 c.c., chiaramente espresso nel codice civile , è condiviso dalla prevalente dottrina che si riscontra nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 27 gennaio 1992, n. 861; 23 febbraio 1979, n. 1217; 16 settembre 1969,n. 3113). L’adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere“irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273, primo comma, c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l’accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall’art. 1411 c.c. In ciò si manifesta la rilevanza “esterna” dell’accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l’accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio, a differenza di quanto avviene nell’accollo “interno”, che ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l’assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest’ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l’originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. 20 settembre 2002, n. 13746).inoltre assume particolare rilievo in proposito, trattandosi di disposizione chiaramente finalizzata all’accollo di una quota del debito originario, l’art. 39, sesto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.- Testo Unico Bancario), che, in relazione alle operazioni di credito fondiario, attribuisce al terzo acquirente del bene ipotecato, “in caso di edificio o complesso condominiale”, il “diritto” alla “suddivisione del finanziamento in quote e correlativamente al frazionamento dell’ipoteca”; diritto, la cui effettività è assicurata dalla previsione che, nel caso in cui la Banca non provveda agli adempimenti necessari entro i termini assai ristretti stabiliti dalla legge, il frazionamento può essere effettuato, su richiesta dell’interessato, da un notaio designato dal Presidente del Tribunale al quale ci si può rivolgere.
Dall’esame di tali disposizioni si evince che la banca non possa disconoscere gli effetti dell’accollo.
Deve anzi ritenersi che essa debba attivarsi per riconoscere al più presto l’assunzione, da parte dell’accollante, della posizione di obbligato nel rapporto instaurato con il debitore originario, e mettere così in grado di avvalersi dei diritti a lei inderogabilmente riconosciuti dalla legge''.

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