martedì 2 febbraio 2010

Mutui, sospensione delle rate per 12 mesi per chi è in difficoltà

Finalmente ci sono buone notizie per le famiglie in difficoltà economica: dal 1° febbraio 2010, infatti, è possibile presentare la domanda per ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per 12 mesi. L’accordo che l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha siglato con le Associazioni dei consumatori, non comporta costi aggiuntivi da pagare, ma solo lo slittamento della scadenza prevista all’inizio.

La possibilità di sospendere il mutuo è offerta praticamente da tutti gli istituti finanziari, ma è obbligatorio rispettare le condizioni imposte dalla banca e tener presente che gli interessi previsti dal contratto continueranno a maturare.

Allora chi può richiedere la sospensione del mutuo?
Chi ha acceso un mutuo di importo fino a 150.000 euro (o di importo maggiore se così stabilito dalla banca) per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, che ha un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui e ha subito dall'inizio di quest'anno o dovesse subire nel 2010 eventi particolarmente negativi.
Nello specifico gli eventi negativi a cui si fa riferimento sono:

• cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a meno che si tratti di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di anzianità, di licenziamento per giusta causa o di dimissioni;

• cessazione dei rapporti di collaborazione;

• sospensione dal lavoro;

• riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;

• morte o condizioni di non autosufficienza dell’intestatario, in questo caso saranno i parenti a poter richiedere la sospensione.

Inoltre, può richiedere la sospensione del mutuo anche chi è in ritardo con i pagamenti se il ritardo non supera i sei mesi.

Chi non può richiedere la sospensione del mutuo?

Non può beneficiare della sospensione chi:

• ha un mutuo con rata fissa e durata variabile;

• chi ha un’assicurazione a copertura del rischio di perdita di lavoro o invalidità, se l'assicurazione copre almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;

• chi è in ritardo con i pagamenti delle rate del mutuo da oltre 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, termine oltre il quale solitamente c’è la risoluzione del contratto stesso, o si avvia una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;

• chi ha un mutuo che beneficia di agevolazioni pubbliche.


Dove e quando si può presentare la domanda?
Si può presentare la richiesta di sospensione del mutuo presso la propria banca dal 1° febbraio 2010 al 31 gennaio 2011 e scaricare il modulo sul sito del Sole 24 ore.
Naturalmente, sono molte altre le persone che si trovano in difficoltà anche se non rientrano nei casi previsti. A tal proposito, molte regioni d’ Italia stanno prevedendo degli aiuti economici anche per tutti gli altri casi che finora non rientrano nella richiesta per la sospensione del mutuo.

Noi vi terremo sempre aggiornati sul nostro blog, sperando di potervi dare ulteriori buone notizie!

3 commenti:

  1. Il termine per presentare la domanda è stato prorogato fino al 31 luglio 2011. Inoltre su questo link trovate un fac simile di lettera da presentare in banca per la richiesta

    http://www.tutorcasa.it/articoli/domanda_sospensione_rate_mutuo_proroga_al_31_luglio_2011.htm

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